Le novità del Decreto Cutro (2023) in materia di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro
Il Decreto Cutro ha introdotto novità significative al Testo Unico dell’Immigrazione. I cambiamenti più significativi riguardanti gli ingressi regolari in Italia sono già stati esaminati in un nostro precedente articolo.
Il presente blog intende offrire un focus sul tema delle conversioni dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio o formazione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, materia nella quale il Decreto Cutro ha segnato una notevole svolta rispetto al passato.
L’aspetto dirompente riguarda la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per studio al di fuori dei limiti quantitativi previsti annualmente dal Governo Italiano con il c.d. Decreto Flussi, possibilità precedentemente prevista solo per chi conseguiva in Italia un diploma di laurea, master, o dottorato.
Si favorisce e facilita, dunque, la permanenza in Italia degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio ed iscritti ad un corso di studio o di formazione.
I dati ISTAT indicano, nel 2022, il numero di nati più basso dall’unità d’Italia. Inoltre, dagli ultimi dati in possesso – relativi al 2022 – si denota un aumento dell’età media del Paese, che sale dai 45,7 di inizio 2020 ai 46,4 di inizio 2023.
Pare dunque evidente l’intenzione del Governo di combattere l’aumento dell’età media e compensare un trend demografico decisamente negativo facilitando la permanenza a lungo termine di giovani stranieri regolarmente presenti in Italia per ragioni di studio e formazione.
Nel procedere con l’esamina della novità, tratteremo delle tempistiche, delle modalità e delle ragioni per cui richiedere la conversione.
Perché chiedere la conversione da studio a lavoro?
Sia con riferimento al lavoro subordinato sia con riferimento al lavoro autonomo l’attività lavorativa è già permessa agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, con un orario settimanale non superiore alle 20 ore settimanali.
La conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro serve dunque il proposito di lavorare full time, senza limiti massimi di ore a settimana.
Inoltre, la conversione permette alla persona di permanere in Italia oltre il periodo degli studi ed anche senza che il titolo universitario sia stato effettivamente conseguito. Invero, il permesso per studio è legato all’iscrizione ad un corso universitario o di formazione, che per sua natura ha una durata determinata. Diversamente, il permesso per lavoro è legato allo svolgimento di un’attività lavorativa, che ben può durare per un tempo indeterminato.
Quando richiedere la conversione da studio a lavoro
Termine Ultimo
La regola scritta è che il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi lavorativi prima della scadenza (art. 6 Testo Unico Immigrazione).
D’altra parte, è opportuno segnalare che la giurisprudenza adotta un’interpretazione estensiva della condizione temporale, che ammette la conversione anche dopo la scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio laddove sussistano determinate condizioni, come ad esempio la presenza di un contratto di lavoro sottoscritto prima della scadenza del permesso, comprovante l’intenzione del cittadino straniero di rimanere sul territorio Italiano (Sentenza del Consiglio di Stato n. 7525 dell’11 Novembre 2021).
Termine Iniziale
La richiesta, data la rimozione del limite numerico delle quote previste dal Decreto Flussi, può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.
Agli stranieri iscritti ad un corso di laurea universitario, master, o dottorato di ricerca, e agli stranieri presenti in Italia al raggiungimento dell’età adulta, è permesso richiedere la conversione anche prima del termine degli studi.
Gli stranieri iscritti a corsi di formazione o partecipanti a tirocini formativi, invece, possono richiedere la conversione solo dopo la conclusione del corso o del tirocinio (art. 14, co. 6, D.P.R. n. 394 del 1999).
Requisiti per richiedere la conversione in permesso per lavoro
La conversione è possibile sia per lavoro subordinato che per lavoro autonomo, con requisiti diversi a seconda del tipo di lavoro che si svolgerà.
Lavoro subordinato
Il principale requisito per ottenere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato è il contratto di soggiorno che deve essere sottoscritto da parte del datore di lavoro, del lavoratore stesso e di un Ufficiale della Prefettura.
Tra i vari elementi essenziali del contratto di soggiorno figurano i dati del datore di lavoro, il contratto CCNL di riferimento, orario di lavoro settimanale, sede dell’impiego, livello/mansioni dell’inquadramento etc.
Il contratto di soggiorno si basa su una proposta di lavoro con i dati di cui sopra, che viene presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione (un ufficio della Prefettura) e deve indicare non meno di 20 ore lavorative settimanali e un salario minino superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, pari, al momento, a circa 8.500 euro lordi annui.
Lavoro Autonomo
Nel caso di conversione in permesso per lavoro autonomo, bisogna ottenere la certificazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la specifica attività di interesse. Si dovrà inoltre presentare documentazione relativa all’attività che si intende svolgere, nonché alla disponibilità di risorse adeguate allo svolgimento della stessa – anche qui, superiore al minimo previsto dalla legge di 8.500 euro.
In particolare, nel caso di attività imprenditoriale, commerciale, o artigianale, è richiesta l’iscrizione alla camera di commercio, nonché all’albo pertinente se l’attività lo richiede.
Procedura per richiedere la conversione in permesso per lavoro
- La richiesta di conversione del permesso di soggiorno deve essere inoltrata telematicamente sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno. La richiesta è vagliata dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura del luogo ove ha la sede legale la società datrice di lavoro.
- Seguirà una convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione (della Prefettura del luogo ove ha la sede legale la società datrice di lavoro). All’appuntamento dovranno essere presenti sia il lavoratore che un rappresentante legale della Società datrice di Lavoro.
Durante l’appuntamento si procederà alla firma del Contratto di Soggiorno da parte dell’ufficiale della Prefettura, del lavoratore e del datore di lavoro. Verrà consegnato un originale del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti, il kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno e la domanda di permesso di soggiorno preparata dalla stessa Prefettura. - Il kit con la documentazione necessaria dovrà essere spedito alla Questura competente tramite le Poste. Il sistema postale in questa occasione genera un appuntamento presso uno specifico ufficio di Polizia.
- La fase successiva della procedura si ha in Questura alla data indicata nell’appuntamento, dove verranno prese le impronte digitali del richiedente e verranno verificati il contratto di soggiorno e la richiesta di permesso di soggiorno preparati dalla Prefettura.
- Infine, una volta che il permesso di soggiorno sarà stato emesso dagli uffici centrali in Roma e spedito alla Questura competente, il richiedente riceverà un SMS al proprio numero di cellulare con ora e luogo della convocazione per il ritiro del nuovo permesso.
Conversione in Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione
Per chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio ma sprovvisto di un’offerta lavorativa è possibile richiedere la conversione in permesso di soggiorno per attesa occupazione, così da poter rimanere sul territorio italiano tra i 9 e i 12 mesi durante la ricerca di lavoro subordinato o autonomo. Questa possibilità è garantita agli stranieri in possesso di un titolo di studio (universitario) ottenuto entro la scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Puoi trovare maggiori informazioni su questa tipologia di conversione in questo altro articolo del nostro sito.
Scritto da Pietro Derossi e Achraf Fadhel
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