Il 3 Ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) recante la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025’, c.d. Decreto Flussi, con il quale vengono determinate le quote e le regole relative all’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Come noto, molte tipologie di Visto per l’Italia sono annualmente previste entro un certo numero. Nel lessico di settore, si fa riferimento a queste limitazioni quantitative con il termine di “quote”.

Il DPCM sopra richiamato è stato adottato in conformità con quanto previsto del Decreto Legge 10 Marzo 2023, n. 20 (soprannominato Decreto Cutro), il quale ha introdotto diverse novità al Testo Unico dell’Immigrazione (D.legislativo 286/1998).

Le novità del Decreto Flussi

Tra le novità del Decreto, notiamo innanzitutto la previsione di quote per il triennio 2023-2025, quindi una previsione triennale delle quote e non più annuale come secondo la prassi degli ultimi anni. Come verrà menzionato di seguito in questo articolo, il Governo potrà comunque prevedere maggiori quote adottando decreti integrativi, come già fatto con l’aumento delle quote previste per l’anno 2023 in seguito al Decreto del 29 Dicembre 2022, con la previsione di 40mila quote aggiuntive nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Nel grafico che segue, pubblicato in un dossier esplicativo del Parlamento, notiamo la crescita delle quote ammesse con l’ultimo decreto in confronto a quanto previsto dai precedenti Decreti. Nonostante la crescita significativa rispetto agli anni precedenti, le quote previste non sembrano comunque colmare il fabbisogno rilevato, che si aggira intorno a 274.800 per il 2023, 277.600 per il 2024, 280.600 per il 2025.

decreto flussi quote 2023 2025

Si invita al prosieguo della lettura per un esame maggiormente analitico del Decreto in parola, di tutte le tipologie di ingresso consentito, dei Paesi da cui è possibile fare domanda di ingresso  e del numero massimo di ingressi consentiti per ciascuna tipologia.

A. Lavoro Autonomo

Per quanto riguarda l’ingresso per lavoro autonomo, le categorie individuate dall’Articolo 6 del DPCM sono le seguenti:

  • cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2)
  • lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a)
  • apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b)
  • conversione in permesso per lavoro autonomo di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 6)
  • cittadini appartenenti alle seguenti specifiche categorie (art. 6, co. 7)
    • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse nazionale pur con l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e creando almeno tre nuovi posti di lavoro;
    • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale;
    • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
    • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati;
    • cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative”, caratterizzate quindi da una una forte componente di innovazione tecnologica e/o informatica, con un capitale da investire nel progetto di minimo 50.000 euro.

B. Lavoro Subordinato

I settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale lavoratori subordinati non stagionali, indicati nell’Articolo 6 del DPCM, sono i seguenti:

  • autotrasporto merci per conto terzi;
  • edilizia;
  • settore turistico-alberghiero;
  • meccanica;
  • telecomunicazioni;
  • settore alimentare;
  • cantieristica navale;
  • trasporto passeggeri con autobus;
  • pesca;
  • settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici.

Vengono quindi considerati più settori lavorativi rispetto agli anni precedenti, qui sopra contraddistinti dal corsivo.

Le quote dei settori sopracitati per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono riservate a cittadini di Paesi che hanno accordi vigenti o futuri di cooperazione in materia migratoria, nonché ai cittadini di Stati che promuovono campagne contro i traffici migratori irregolari, ai cittadini di origine italiana residenti in Venezuela, agli apolidi e i rifugiati.

I Paesi con cui sono stati ad oggi stipulati accordi in materia migratoria sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. I Paesi previsti per la prima volta dal nuovo Decreto sono qui contraddistinti dal corsivo, quindi la Giordania e il Kirghizistan.

Inoltre, il comma 4, lettera c) dell’articolo 6 pone una riserva di quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, senza restrizioni inerenti al Paese di provenienza.

C. Lavoro Stagionale

Le quote per lavoro stagionale, indicate nell’Articolo 7 del Decreto in questione, sono riservate per l’impiego nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Non si rilevano modifiche modifiche rispetto agli anni precedenti.

Possono essere richiesti gli ingressi esclusivamente per i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o sottoscriveranno accordi in materia migratoria con lo Stato Italiano, menzionati poc’anzi al punto B, e per gli apolidi e i rifugiati.

I lavoratori impiegati nell’agricoltura e nel turismo, provenienti da Paesi di origine o transito che sottoscrivono specifici accordi in merito con l’Italia, hanno la possibilità di far presentare le istanze di nulla osta (per lavoro stagionale, anche pluriennale) dalle organizzazioni di lavoro indicate nel decreto e maggiormente rappresentative, che sovrintendono alla conclusione del procedimento fino all’effettiva assunzione del lavoratore.

D. Conversioni

Sono previste determinate quote per le conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo. Nello specifico, le suddette conversioni riguardano permessi di soggiorno per lavoro stagionale e permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato UE.

La conversione di permessi di soggiorno per lavoro autonomo è permessa solo nel secondo caso, quindi con riguardo ai permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato UE.

Infine, è opportuno evidenziare che viene prevista per tutti i titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori dei limiti delle quote (sotto più precisamente delineati). Questa possibilità era prima prevista solo per coloro che conseguivano in Italia il diploma di laurea, un master o un dottorato. Si tratta quindi di un’apertura importante rispetto al passato, che favorisce la stabile integrazione in Italia di un maggior numero di studenti stranieri.

QUOTE

Le quote di ingresso massime previste sono le seguenti per ciascuna delle tipologie sopra esplicate. Si evidenza, d’altra parte, che il Governo ha la possibilità di adottare decreti integrativi nel corso dei tre anni con cui potrebbe prevedere quote aggiuntive.

Inoltre, si ricorda che per norma di carattere generale, le istanze di nulla osta per lavoro subordinato anche stagionale possono essere esaminate nell’ambito delle quote che si rendono disponibili con il Decreto successivo.

2023 – TOTALE: 136.000

 

  • Lavoro Stagionale: 550
    • cittadini di Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 7, co. 2, lett. a): 8.000 ingressi
    • cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 7, co. 2, lett. b): 2.500 ingressi
    • apolidi e rifugiati (art. 7, co. 2, lett. c): 50 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria e pluristagionali (art. 7, co. 3): 2.000 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria nel settore agricolo con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 4): 40.000 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria nel settore turistico con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 5): 30.000 ingressi
  • Lavoro Autonomo: 680
    • cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2): 100 ingressi
    • lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a): 10 ingressi
    • apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b): 20 ingressi
    • cittadini appartenenti a specifiche categorie (art. 6, co. 7): 500 ingressi
    • conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 6): 50 ingressi
  • Lavoro Subordinato: 770
    • cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2): 1.900 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. a): 25.000 ingressi
    • cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. b): 12.000 ingressi
    • lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a): 90 ingressi
    • apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b): 180 ingressi
    • lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria (art. 6, co. 4, lett. c): 9.500 ingressi
    • conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 5): 4.100 ingressi

2024 – TOTALE: 151.000

  • Lavoro Stagionale: 050
    • cittadini di Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 7, co. 2, lett. a): 12.000 ingressi
    • cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 7, co. 2, lett. b): 3.000 ingressi
    • apolidi e rifugiati (art. 7, co. 2, lett. c): 50 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria e pluristagionali: (art. 7, co. 3): 2.000 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria nel settore agricolo con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 4): 41.000 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria nel settore turistico con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 5): 31.000 ingressi
  • Lavoro Autonomo: 700
    • cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2): 120 ingressi
    • lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a): 10 ingressi
    • apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b): 20 ingressi
    • cittadini appartenenti a specifiche categorie (art. 6, co. 7): 500 ingressi
    • conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 6): 50 ingressi
  • Lavoro Subordinato: 250
    • cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2): 2.380 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. a): 25.000 ingressi
    • cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. b): 20.000 ingressi
    • lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a): 90 ingressi
    • apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b): 180 ingressi
    • lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria (art. 6, co. 4, lett. c): 9.500 ingressi
    • conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 5): 4.100 ingressi

2025 – TOTALE: 165.000

  • Lavoro Stagionale: 550
    • cittadini di Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 7, co. 2, lett. a): 14.000 ingressi
    • cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 7, co. 2, lett. b): 3.500 ingressi
    • apolidi e rifugiati (art. 7, co. 2, lett. c): 50 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria e pluristagionali (art. 7, co. 3): 2.000 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria nel settore agricolo con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 4): 42.000 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria nel settore turistico con istanza presentata da associazioni datoriali (art. 7, co. 5): 32.000 ingressi
  • Lavoro Autonomo: 730
    • cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2): 150 ingressi
    • lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a): 10 ingressi
    • apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b): 20 ingressi
    • cittadini appartenenti a specifiche categorie (art. 6, co. 7): 500 ingressi
    • conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 6): 50 ingressi
  • Lavoro Subordinato: 720
    • cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art. 6, co. 2): 2.850 ingressi
    • cittadini di Paesi con accordi vigenti in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. a): 25.000 ingressi
    • cittadini di altri Paesi con futuri accordi in materia migratoria (art. 6, co. 3, lett. b): 28.000 ingressi
    • lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. a): 90
    • apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4, lett. b): 180 ingressi
    • lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria: (art. 6, co. 4, lett. c): 9.500 ingressi
    • conversione di altri permessi di soggiorno (art. 6, co. 5): 5.100 ingressi

Contattaci

Compila il form e illustraci la tua richiesta. Ti risponderemo nel più breve tempo possibile.