Chiarimenti e nuove opportunità derivanti da questa Circolare
Il 3 Ottobre 2024, il Ministero degli Interni ha finalmente emesso una nuova circolare con le Autorità Pubbliche competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana Iure Sanguinis (per discendenza). Questa circolare era particolarmente necessaria dopo una sentenza della Corte di Cassazione datata Gennaio 2024 che ha stravolto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale era possibile chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana a condizione che l’avo italiano non si fosse naturalizzato (acquistato volontariamente la cittadinanza straniera) prima della nascita del discendente.
Secondo la nuova interpretazione della massima Corte civile Italiana, la norma è diventata più stringente: il richiedente deve dimostrare che l’avo italiano, qualora si fosse naturalizzato, non l’abbia fatto prima del raggiungimento dell’età adulta del discendente.
Seguendo questa nuova interpretazione più restrittiva, i Municipi e i Consolati hanno iniziato ad esaminare la stessa casistica in maniera diversa: alcuni uffici uniformandosi alla nuova sentenza, altri invece alle vecchie linee-guida ministeriali le quali recepivano l’orientamento giurisprudenziale già consolidato e più favorevole.
La Circolare ministeriale intende quindi recepire la sentenza della Corte di Cassazione e garantire un’interpretazione uniforme da parte dei Consolati e dei Municipi competenti ad esaminare le domande di cittadinanza italiana.
Qual è il nucleo essenziale della nuova circolare ministeriale?
La nuova Circolare ministeriale adotta la più recente interpretazione legale della Corte di Cassazione, chiedendo a tutte le Pubbliche Amministrazioni di rigettare le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis quando l’avo italiano ha ottenuto cittadinanza straniera volontariamente e durante la minore età del discendente.
Più precisamente, la nuova interpretazione impone un’applicazione più rigida dell’Art. 12 della Legge n. 555/1912, che prevedeva la perdita di cittadinanza non solo da parte dell’avo italiano che chiedeva cittadinanza straniera, ma anche da parte dei figli minori che convivevano con il padre al momento della naturalizzazione, e quindi l’intera discendenza.
Secondo la nuova circolare ministeriale, per ottenere un esito positivo della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, i richiedenti dovrebbero provare che il figlio/la figlia minore che ha perso la cittadinanza per decisione del padre abbia poi riacquistato la cittadinanza una volta raggiunta l’età adulta, secondo gli Articoli 3 e 9 della Legge n 555/1912. Ad ogni modo, il riacquisto della cittadinanza era un evento raro all’epoca, principalmente per la mancata consapevolezza di godere di questo diritto e delle norme sulla cittadinanza italiana.
Dopotutto, se la Corte di Cassazione Italiana ha sancito questa nuova e più stringente interpretazione di una Legge del 1912 solo a Gennaio 2024, possiamo immaginare quanto potesse saperne un cittadino Italo/Americano nella prima metà del 20esimo secolo.
Perché la convivenza del discendente minore con il padre durante la naturalizzazione di quest’ultimo è importante?
La nuova Circolare e la normativa applicabile prevedono la perdita della cittadinanza del discendente minorenne quando il padre si naturalizzava in uno Stato straniero a condizione che fosse convivente con il padre al momento della naturalizzazione.
Questo implica che, qualora si riuscisse a provare che il discendente non vivesse con il padre, il figlio o la figlia minore non avrebbero perso la cittadinanza italiana, il passaggio della cittadinanza non sarebbe stato interrotto, e i richiedenti, quindi, avrebbero ancora diritto al riconoscimento.
Documenti utili al fine di provare la non-convivenza possono essere, ad esempio, il certificato di matrimonio del discendente o documenti riguardanti un percorso di studi universitario o professionale in una regione o Stato diversi da quello del padre.
Quando possiamo considerare adulti i discendenti?
Poiché secondo la nuova circolare il discendente avrebbe perso la cittadinanza italiana per via della naturalizzazione del padre solo qualora fosse ancora minorenne all’epoca, diventa essenziale chiarire quando una persona potesse essere considerata adulta.
Secondo la normativa italiana vigente fino al 1975, una persona era considerata adulta a partire dai 21 anni di età. Dal 1976, invece, una persona è considerata adulta dai 18 anni di età.
La Circolare ministeriale, purtroppo, non specifica quale età segni l’età adulta per quelle persone con padre naturalizzato prima del 1976. Erano adulti a 18 anni, secondo la normativa oggi vigente, o all’età di 21 anni secondo la normativa vigente prima del 1976?
Cosa succede se la mia cittadinanza è già stata riconosciuta e la mia discendenza è caratterizzata dal ‘Minor Issue’?
Il Ministero chiarisce il punto specificando che, una volta riconosciuti cittadini, la cittadinanza non può essere revocata.
Cosa succede se ho presentato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana mesi fa e non ho ancora avuto notizie?
Sfortunatamente le richieste pendenti dovranno essere valutate secondo l’interpretazione della nuova Circolare ministeriale.
Posso riottenere la cittadinanza Italiana se mio padre si è naturalizzato quando ero minorenne?
Se il richiedente riconoscimento della cittadinanza italiana è il figlio/la figlia di un Italiano che si è trasferito all’estero e acquistato la cittadinanza straniera, il percorso legale da seguire non è quello di richiedere il riconoscimento della cittadinanza Iure Sanguinis, ma il riacquisto della cittadinanza italiana, come previsto dall’Art. 13 della Legge N. 91/1992, che oggi regola le questioni di cittadinanza Italiana.
Quanto sopra è confermato dalla Circolare Ministeriale n. K73 del 30/05/2002, la quale specifica che anche coloro che hanno perso la cittadinanza italiana ai sensi dell’Art. 12 della Legge n. 555/1912 (figli minorenni di padre che si naturalizza) possono chiedere il riacquisto della propria cittadinanza perduta.
E se invece l’avo donna non si è naturalizzata o si è naturalizzata dopo l’età adulta del discendente?
La circolare ministeriale non fa alcuna menzione su come la naturalizzazione o non-naturalizzazione della madre possa avere effetto sulla perdita della cittadinanza del discendente minorenne.
Ad ogni modo, secondo l’interpretazione applicata ad oggi da alcuni Tribunali Italiani se la madre non si era naturalizzata o si era naturalizzata solo dopo l’età adulta del figlio/figlia, la discendenza Italiana continuava tramite lei.
Si noti che, prima del 1975, la madre non aveva potestà genitoriale sui figli e, quindi, le sue scelte non potevano impattare (negativamente o positivamente) la cittadinanza dei discendenti. Tuttavia, la sola potestà genitoriale del padre era una violazione del principio Costituzionale di Uguaglianza tra uomini e donne (Art. 3 della Costituzione Italiana). In base a questo ragionamento, alcuni Tribunali italiani danno giustamente rilevanza alla scelta della madre di non naturalizzarsi, favorendo la continuazione della discendenza italiana.
Ad ogni modo, la rilevanza data alle scelte dell’avo donna può variare a seconda delle diverse interpretazioni legali adottate da ogni singola corte. La sentenza di Gennaio 2024 potrebbe impattare la giurisprudenza futura su questo punto.
Se hai interesse a capire meglio se hai diritto al riconoscimento o riacquisto della Cittadinanza Italiana per discendenza, compila il questionario e risponderemo con una valutazione preliminare e il suggerimento di eventuali passi successivi considerate le procedure applicabili.