Chi può richiedere il visto e permesso di soggiorno per motivi religiosi?
Il visto d’ingresso per motivi religiosi consente l’ingresso, per un soggiorno breve o lungo, a persone religiose straniere, vale a dire coloro che hanno già ricevuto l’ordinazione sacerdotale, o lo status equivalente, religiosi, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Interno, che intendono partecipare ad eventi religiosi o svolgere attività ecclesiastiche, religiose o pastorali.
Più precisamente, occorre distinguere tra:
A) Visti d’ingresso che consentono un soggiorno continuo in Italia fino a 90 giorni ogni semestre: un visto Schengen uniforme (V.S.U.) per motivi religiosi rilasciato ai ministri degli esteri dei culti religiosi – che hanno già ricevuto l’ordinazione sacerdotale o una qualifica equivalente – appartenenti ad organizzazioni religiose iscritte in un elenco compilato e aggiornato dal Ministero dell’Interno, per lo svolgimento delle loro attività religiose o pastorali (visto d’ingresso per motivi religiosi temporanei, ad esempio pellegrinaggio o partecipazione ad un evento religioso);
B) Visti d’ingresso per motivi religiosi che consentono un soggiorno continuativo in Italia superiore a 90 giorni: un visto nazionale (V.N.) concesso agli stranieri che presentano domanda:
- documentazione che dimostri l’effettivo status di persona religiosa;
- la prova della natura religiosa dell’evento o delle attività che costituiscono il motivo del soggiorno in Italia;
- documento di viaggio;
- la prova dei mezzi di sussistenza disponibili in Italia o, se le spese di soggiorno sono a carico di un’organizzazione religiosa, una dichiarazione adeguata dell’organizzazione stessa;
- invito/dichiarazione dell’organizzazione religiosa. Se lo straniero è cattolico, l’invito/dichiarazione deve essere avallata dalla Segreteria di Stato della Santa Sede o dalla Nunziatura Apostolica con sede nel paese di origine dello straniero.
Principali requisiti per richiedere il visto per motivi religiosi
I requisiti e le condizioni per ottenere un visto sono:
- lo status effettivo di chierico o ministro di religione registrato o riconosciuto dal Ministero dell’Interno;
- garanzie documentate della natura religiosa dell’evento o delle attività invocate come motivo del soggiorno in Italia;
- nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non sono a carico di organizzazioni religiose, prova di mezzi di sussistenza sufficienti;
- un’assicurazione sanitaria nazionale o internazionale adeguata e valida in Italia per almeno un anno dalla data del primo ingresso e che copra le spese necessarie per il rimpatrio urgente, le cure mediche urgenti e/o il ricovero in ospedale d’urgenza. La copertura minima annuale è di € 30.000.
Si noti che nel caso in cui l’invito provenga da un’associazione di culto, operante di fatto in Italia, ma senza un accordo con lo Stato italiano e non legalmente riconosciuta dal Ministero dell’Interno, il visto sarà rilasciato solo dopo che quest’ultimo abbia verificato la finalità religiosa dell’organizzazione e che il suo statuto sia pienamente conforme ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.
Principali fasi procedurali
- Richiedere e ritirare il Nulla Osta (Certificato di Non Impedimento rilasciato dal competente Ufficio Immigrazione);
- Deposito della domanda di visto presso il Consolato italiano del luogo di residenza del richiedente;
- Ingresso in Italia e richiesta, entro 8 giorni, del permesso di soggiorno presso la Questura (nel caso di un visto nazionale rilasciato per soggiornare in Italia per più di 3 mesi per semestre);
- Registrazione delle impronte digitali del richiedente presso la Questura e presentazione della documentazione originale (nel caso di un visto nazionale rilasciato per soggiornare in Italia per più di 90 giorni consecutivi per semestre);
- Rilascio del permesso di soggiorno (nel caso di un visto nazionale rilasciato per risiedere in Italia per più di 3 mesi per semestre).
Validità del permesso di soggiorno per motivi religiosi
Solo agli stranieri in possesso di un visto d’ingresso per motivi religiosi richiesto e ottenuto per svolgere attività religiose o pastorali in Italia (Visto Nazionale con validità fino a 90 giorni) può essere rilasciato un permesso di soggiorno specifico. La validità del permesso di soggiorno sarà quella del visto (solitamente varia da 1 a 2 anni).
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi consente al titolare di svolgere attività lavorative strettamente legate al proprio ministero religioso, escludendo l’esercizio di altre attività lavorative.
Il permesso di soggiorno è rinnovabile alle stesse condizioni sostanziali per il rilascio del primo, purché lo straniero non sia mai assente dal territorio italiano per più di 6 mesi consecutivi.
Il richiedente può rinnovare il permesso di soggiorno autonomamente o farsi assistere dal nostro Studio.
Dopo 5 anni di residenza legale registrata continua in Italia, il richiedente può richiedere il permesso di soggiorno permanente. Si noti che il permesso di soggiorno di lungo periodo non è rilasciabile agli stranieri, sia religiosi che laici, che svolgono la loro attività in qualità di dipendente da enti e organizzazioni appartenenti al Vaticano.
Tempi
In media, per l’ottenimento del visto per motivi religiosi, occorrono 2 mesi dalla domanda.
Una volta ottenuto il visto, il richiedente può recarsi in Italia e risiedervi legalmente.
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