Di seguito un breve riassunto della “nuova” normativa “impatriati” (ex articolo 16, Dlgs n. 147/2015) in vigore dal 1° gennaio 2024.

Nuove condizioni:

  • i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 periodi di imposta, e
  • i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento, e
  • l’attività lavorativa post rientro deve essere prestata prevalentemente nel territorio dello Stato (i.e. > 183 giorni), e
  • i lavoratori sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (ex Dlgs 108/2012 e Dlgs 206/2007).

I requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (ex Dlgs 108/2012 e Dlgs 206/2007) ricorrono nelle ipotesi di:

conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli:

  1. (legislatori, imprenditori e alta dirigenza);
  2. (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e
  3. (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;

Possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.

In caso di trasferimento di dipendenti “infragruppo”:

in caso di lavoratori impatriati che lavorano in Italia per lo stesso soggetto presso il quale sono stati impiegati all’estero prima del trasferimento (è il caso, ad esempio del lavoro in smart working con datore di lavoro non residente) oppure per un soggetto appartenente allo stesso gruppo il requisito minimo di permanenza all’estero (prima del trasferimento in Italia) viene innalzato rispettivamente a:

  • 6 periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza mai impiegato in Italia presso lo stesso soggetto oppure un soggetto appartenente allo stesso gruppo;
  • 7 periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del trasferimento dall’Italia all’estero, è stato alle dipendenze in Italia dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al medesimo gruppo.

I soggetti appartenenti allo stesso gruppo sono quelli tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione sarà la detassazione, nella misura del 50%, dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, nella misura massima di 600mila euro annui (eliminato il reddito d’impresa quindi).

Gli incentivi si applicheranno per 5 anni considerando come primo periodo quello in cui viene trasferita o ritrasferita in Italia la residenza fiscale. È prevista una causa di decadenza nel caso in cui la residenza fiscale in Italia non venga mantenuta per almeno 4 (qui il riferimento sembra al calendario solare), con recupero delle minori imposte versate e relativi interessi.

Maggiori vantaggi in presenza di figli minori

Per i soggetti che si trasferiranno in Italia con un figlio minore la percentuale di detassazione del reddito agevolato sarà del 60% (rispetto a quella del 50% ordinariamente prevista). Lo stesso incremento dell’agevolazione si applica anche a coloro che diventeranno genitori o che adotteranno un minore durante il periodo di fruizione del regime impatriati. Deve essere precisato che per questa maggiorazione è richiesto il requisito che il figlio minore sia e mantenga la residenza fiscale in Italia.

Il beneficio della maggiore detassazione può essere applicato a partire dal periodo di imposta in corso alla nascita del figlio o dell’adozione e per il tempo residuo del quinquennio agevolato.

Proroga triennale ma solo per i trasferimenti nell’anno 2024

Il periodo ordinariamente oggetto di agevolazione (quindi il quinquennio) può essere prorogato di un ulteriore triennio. Nel caso la detassazione del reddito resta ferma nella misura del 50%, e sempre verificando i requisiti di accesso del nuovo regime.

Questa estensione, tuttavia, appare limitata alla specifica ipotesi del trasferimento della residenza anagrafica nel corso del 2024 e all’acquisto di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023, e comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia.