permesso soggiorno ucraini

Protezione Temporanea per cittadini Ucraini prorogata a Dicembre 2024, con l’importante nuova possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione in permesso per motivi lavorativi.

Come noto, i residenti in Ucraina sfollati dal proprio Paese dopo il 24 febbraio 2022 hanno ottenuto la protezione temporanea con la decisione del Consiglio Europeo (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022.

Visto il protrarsi del conflitto armato internazionale e, coerentemente, l’assenza di una decisione europea di revoca di tale protezione, la protezione temporanea è stata rinnovata sia per il 2023 che per il 2024. Pertanto, tutti i permessi di soggiorno già rilasciati agli Ucraini hanno validità automaticamente prorogata fino a dicembre 2024.

Ad ogni modo, si noti che la protezione temporanea per i cittadini Ucraini può essere revocata dal Consiglio Europeo in ogni momento, specialmente nel caso di cessazione del conflitto armato tra Russia e Ucraina. Infatti, per definizione, questo tipo di protezione è riservato in via eccezionale nel caso di flussi di massa di sfollati, per un tempo limitato. Il Consiglio può terminare questo tipo di protezione quando ritiene che le persone coinvolte possano tornare a vivere nel proprio Paese in sicurezza (Art. 6 comma 2, Direttiva del Consiglio 2001/55/CE del 20 Luglio 2001).

Considerata l’intrinseca natura temporanea di questo tipo di protezione, la recente possibilità di convertire questo permesso in permesso di lavoro diventa fondamentale per quei beneficiari di protezione che desiderano rimanere in Italia indipendentemente dalla durata del conflitto armato.

Si tratta di una svolta nella legge italiana sull’immigrazione nei confronti del popolo ucraino, in quanto consente a coloro che si sono integrati nella società italiana di rendere l’Italia la propria stabile dimora indipendentemente dalla continuazione del conflitto armato in ucraina.

Tale novità giuridica è stata inserita nell’ultima Legge di Bilancio per il 2024 (art. 1, commi 395-396), e poi divulgata agli uffici pubblici competenti con una comunicazione emessa dal Dipartimento Immigrazione del Ministero dell’Interno.

Il requisito per la conversione del permesso, in sostanza, è che la persona abbia un permesso di soggiorno per protezione temporanea valido al momento della richiesta e che abbia svolto un’attività di lavoro subordinato o autonomo regolare mentre risiedeva in Italia con lo status di beneficiario di protezione temporanea.

Per assistenza nella procedura di conversione, non esitate a contattare Il Dipartimento di Diritto dell’Immigrazione e Global Mobility di Lexia Avvocati.

 

 – Scritto da Pietro Derossi