La cittadinanza italiana è oggi disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91. I requisiti per il suo ottenimento previsti dalla legge sono diversi e variano anche in base alla procedura da seguire.
Nonostante questi requisiti siano ben chiari e definiti, il mero essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’ottenimento o il riconoscimento della cittadinanza italiana non garantisce un immediato riconoscimento dello status di cittadino.
La procedura, infatti, richiede di interfacciarsi con diversi uffici della Pubblica Amministrazione, in base alla procedura seguita, e sovente le tempistiche si allungano notevolmente, sino addirittura a casistiche in cui chi ci si trova impossibilitati ad iniziare il procedimento.
Prima di esaminare nel dettaglio quanto previsto dalla legge riguardo le tempistiche e i rimedi previsti in caso di inerzie della Pubblica Amministrazione, occorre un chiarimento generale sui modi per acquistare o ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Requisiti per ottenere la cittadinanza italiana
La richiesta per la cittadinanza italiana può essere presentata per i seguenti motivi:
- L’avere antenati italiani (genitori o predecessori). (Riconoscimento della cittadinanza italiana)
- L’essere sposati con un cittadino italiano (matrimonio gay e unione civile sono accettati). Nel caso di matrimonio con un cittadino italiano, la richiesta di cittadinanza italiana sarà possibile dopo tre anni dalla data del matrimonio se la coppia risiede all’estero, due anni in caso di residenza in Italia. Questi requisiti sono dimezzati in caso di figli minori. (Acquisizione della cittadinanza italiana)
- Aver soggiornato legalmente in Italia per un periodo di tempo continuativo. Più comunemente, il periodo di residenza continuativa in Italia richiesto per ottenere la cittadinanza italiana per residenza è di 4 anni per i cittadini di uno Stato membro dell’UE e di 10 anni per i cittadini non appartenenti all’UE. (Acquisizione della cittadinanza italiana)
- L’aver lavorato per lo Stato Italiano per almeno 5 anni, con particolari meriti per il servizio pubblico svolto. (Acquisizione della cittadinanza italiana)
- Dichiarazione di volontà di ottenere la cittadinanza italiana da parte di chi è nato in Italia e ha risieduto in Italia fino a 18 anni, o in altre circostanze specifiche. (Acquisizione della cittadinanza italiana)
- L’aver risieduto legalmente in Italia almeno 3 anni essendo nati in Italia o avendo almeno un genitore o nonno/a nato italiano (nei casi in cui non sia applicabile la casistica di cui al precedente punto 5).
- Riacquisto della cittadinanza italiana persa per naturalizzazione in uno Stato estero prima del 1992. (Riacquisto della cittadinanza italiana)
Si noti che, mentre nel primo caso la cittadinanza è un diritto di cui si richiede il “riconoscimento”, nei rimanenti casi la cittadinanza si “acquista”. Infatti, nel primo caso il richiedente è già cittadino dalla nascita e chiede solamente il formale riconoscimento di tale status; mentre negli altri casi il richiedente soddisfa determinate condizioni per le quali può ottenere ex novo lo status di cittadino italiano.
La procedura di richiesta della cittadinanza italiana può essere avviata presso il Consolato del Paese di residenza, presso il Municipio dove si risiede o si intende risiedere in Italia, oppure, in alcuni specifici casi, avviando un procedimento giudiziario.
Termini di legge per la chiusura del procedimento
Come ogni altro procedimento amministrativo, la richiesta di acquisto della cittadinanza italiana deve essere conclusa entro termini determinati e certi, come previsto in via generale per ogni procedimento amministrativo dall’Art. 2 della Legge n. 241/1990.
Con riferimento alle procedure di richiesta della cittadinanza italiana, il D.L. n. 130/2020 (Art. 4, co. 5), nella sua più recente formulazione, prevede un termine di conclusione del procedimento di ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi.
Si noti che il predetto termine si riferisce ai casi in cui si richiede l’acquisto della cittadinanza italiana, ma non viene citato il caso in cui si chiede il riconoscimento dello status di cittadini italiani per discendenza da avo italiano. Invero, l’applicabilità del termine ai casi di riconoscimento dello status iure sanguinis era presente nella formulazione precedente della norma, ma la relativa disposizione è stata abrogata con l’ultima modifica del 2020. Per analogia, tuttavia, si possono applicare le stesse scadenze temporali di cui sopra anche alla cittadinanza iure sanguinis, e la giurisprudenza pare implicitamente confermare tale interpretazione.
Mancato rispetto dei termini di legge e rimedi
Non è purtroppo infrequente che gli uffici competenti all’esame delle domande di cittadinanza non rispettino i termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione del procedimento. In questi casi, l’azione giudiziaria sovente risulta essere l’unica via possibile per forzare gli uffici competenti a giungere a conclusione del procedimento.
L’autorità giudiziaria competente varia a seconda della tipologia di cittadinanza che si richiede. In alcuni casi è il tribunale amministrativo e in altri è il tribunale civile.
Nel caso della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, quando il richiedente risiede all’estero e il Consolato tarda a processare la domanda nel termine di 3 anni o non permette di presentare la domanda per un tempo prolungato, ricorso dovrà essere presentato presso il Tribunale Civile del Distretto di Corte di Appello del Comune presso cui l’avo italiano del ricorrente è nato.
Copiosa giurisprudenza ha riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis in luogo dell’amministrazione competente dinnanzi ad un intollerabile inerzia della stessa nel concludere la procedura nei termini prescritti.
Ad esempio, con ordinanza n. 75639 del 18 Aprile 2018, il Tribunale civile di Roma, ha sancito che: “L’incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all’interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell’interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l’interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.”.
Ancora, per il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione di non poter nemmeno avviare il procedimento per mancata disponibilità del Consolato competente a fissare il relativo appuntamento per mesi o anni, merita attenzione la pronuncia del Tribunale civile di Roma, con la sentenza n. 17692 del 21 Settembre 2017, accoglieva il ricorso di un cittadino il quale si era trovato, per diversi anni, nella condizione di non poter prenotare un appuntamento presso il Consolato Italiano in Argentina e pertanto, di dare inizio all’iter procedurale volto al riconoscimento della propria cittadinanza.
Conclusioni
La procedura per la domanda di cittadinanza italiana può risultare complessa, e i casi riguardanti il mancato rispetto dei termini previsti per legge sono frequenti.
L’azione giudiziaria è dunque sovente utile o necessaria. E la giurisprudenza in materia si è sinora espressa in modo favorevole per il richiedente cittadinanza ove i ritardi o l’inerzia della competente pubblica amministrazione sia acclarata.
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– Scritto da Pietro Derossi e Achraf Fadhel.